La localizzazione mediante rilevamento con sistema satellitare, comunemente denominato GPS, costituisce una forma di pedinamento elettronico, al quale non si applica la disciplina prevista per ispezioni, perquisizioni e intercettazioni.
Considerato che i risultati del rilevamento GPS sono veicolati in dibattimento da parte di coloro che hanno effettuato e/o coordinato detta attività, non si pone un problema di utilizzabilità dei risultati della stessa -non trattandosi di accertamenti tecnici non ripetibili- ma piuttosto di attendibilità. Lo afferma la Cassazione con Sent. 10 febbraio 2016, n. 5550.
di Filippo Giunchedi - Professore associato di Diritto processuale penale nell'Università Niccolò Cusano di Roma e avvocato
Con la decisione in commento la Corte di cassazione ha scritto un'ulteriore pagina in ordine alla disciplina da applicare al rilevamento mediante sistema GPS, ponendosi nel solco del drafting giurisprudenziale secondo il quale trattasi di mezzo di ricerca della prova atipica e per tal motivo non inquadrabile nella disciplina prevista per le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni. Secondo i giudici supremi, non trattandosi di attività non ripetibile, i risultati non confluiscono nel fascicolo del dibattimento e la prova si forma mediante l'assunzione in dibattimento di coloro che hanno effettuato e/o coordinato l'attività di rilevamento.
Il fatto
La vicenda sottesa alla sentenza che si annota, muove da una serie di reati addebitati agli agenti appartenenti alla Squadra Volanti della Questura di Rovigo, ritenuti responsabili di interruzione di pubblico servizio in quanto, comandati per servizi di perlustrazione del territorio, si sarebbero appartati per dormire, sarebbero rientrati anzitempo ed ingiustificatamente in sede, ovvero avrebbero sconfinato senza necessità nella zona loro assegnata. A detto reato se ne aggiungerebbero altri, a questo strumentali.
La responsabilità per il primo giudice sarebbe essenzialmente dimostrata dal tracciato GPS, il quale segnalava gli spostamenti e le soste delle predette vetture (c.d. pedinamento elettronico), dall'esito delle registrazioni delle conversazioni tra la centrale operativa e i singoli equipaggi tramite la radio di bordo, dalle perizie e consulenze tecniche trascrittive, dai documenti redatti dai capi pattuglia e dalle deposizioni testimoniali del capo della squadra mobile e del questore.
La Corte territoriale, pur escludendo alcune aggravanti ed assolvendo per taluni reati taluni imputati, ha confermato l'impianto accusatorio del tribunale e ritenute infondate le censure mosse in riferimento agli strumenti tecnici utilizzati ed in particolare alla localizzazione tramite i tracciati acquisiti con il sistema satellitare.
Il ricorso
Tutti gli imputati, tra i molteplici motivi di ricorso, hanno censurato, sotto differenti profili, il rilevamento della posizione delle volanti mediante il sistema GPS.
Per alcuni ricorrenti questo mezzo di ricerca della prova soggiacerebbe alla disciplina prevista per ispezioni e perquisizioni che richiedeva, trattandosi di sistema informatico o telematico, l'adozione di misure tecniche per garantire la conservazione dei dati.
Secondo altri imputati, oltre alle medesime considerazioni circa l'utilizzo della disciplina delle ispezioni e perquisizioni informatiche, il ricorso alla tecnologia GPS imponeva di applicare il disposto dell'art. 360 c.p.p.essendo atto di indagine non ripetibile.
La decisione della Cassazione
Evitando di trattare aspetti che non rilevano per la questione giuridica oggetto del saggio, affronteremo esclusivamente la disciplina da applicare in riferimento alla localizzazione effettuata mediante rilevamento con sistema satellitare. Tema sul quale la Corte di cassazione si era già pronunciata fissando dei punti oramai consolidati, rispetto ai quali, però, la sentenza in commento affronta profili innovativi.
Cercheremo di offrire un quadro esaustivo del peculiare mezzo di ricerca della prova in discorso, ponendo l'accento sugli innovati profili emergenti dalla decisione della Corte Suprema.
È oramai pacifico che l'attività di indagine finalizzata a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo e in un determinato momento attraverso sistema di rilevamento satellitare, costituisca forma di mezzo di ricerca della prova atipico -c.d. pedinamento con strumenti tecnologici- non assimilabile ad attività di intercettazione, tale quindi da non richiedere l'autorizzazione del giudice (Cass., Sez. II, 13 febbraio 2013, n. 21644, in Mass. uff., n. 255542; Cass., Sez. V, 15 gennaio 2010, n. 9667, in Giur. it., 2010, 2417; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2007, n. 15396, in Mass. uff., n. 239635; Cass., Sez. IV, 28 novembre 2007, n. 3017, in Mass. uff., n. 238679; Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 8871, in Mass. uff., n. 236112; Cass., Sez. V, 31 maggio 2004, n. 24715, in Mass. uff., n. 228731; Cass., Sez. V, 27 febbraio 2002, n. 16130, in Riv. pen., 2003, 167).
I risultati del rilevamento, il c.d. tracciato, non costituisce atto non ripetibile (Cass., Sez. I, 7 gennaio 2010, n. 9416, in Mass. uff., n. 246774; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2007, n. 15396, in Mass. uff., n. 239638) in quanto gli spostamenti del soggetto sono trasfusi nelle annotazioni e nelle relazioni di servizio con conseguente formazione della prova in dibattimento mediante l'esame degli ufficiali di polizia giudiziaria (Cass., Sez. IV, 27 novembre 2012, n. 48279, in Mass. uff., n. 253953-4; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2007, n. 15396, cit.). Ne deriva che nel giudizio abbreviato potranno essere utilizzate ai fini di prova dette annotazioni e relazioni di servizio (Cass., Sez. I, 7 gennaio 2010, n. 9416, cit.).
Negli snodi ermeneutici, che si condividono, il profilo ermeneutico innovativo è costituito dal fatto che i ricorrenti avevano ritenuto di sussumere il pedinamento mediante GPS nella disciplina di ispezioni e perquisizioni richiedendo in tal modo l'utilizzo di strumenti tali da assicurare l'impiego delle c.d. best practices, pena l'inutilizzabilità dei risultati delle stesse, decisive per l'affermazione della responsabilità degli imputati.
Allo stesso tempo si prospettava che tale strumento atipico di indagine configurasse atto non ripetibile con conseguente applicazione del disposto dell'art. 360 c.p.p.
La Cassazione, aderendo al suo consolidato indirizzo (in ordine al quale v. supra), ha escluso l'applicazione della disciplina prevista per ispezioni e perquisizioni, da un lato, e degli accertamenti tecnici non ripetibili, dall'altro. Se per il primo aspetto l'opzione di metodo della Cassazione esclude questa possibilità, per gli accertamenti ex art. 360 c.p.p. è palese che detta attività di indagine non rientri nell'ambito applicativo della norma, che attiene ad accertamenti su base valutativa, non riscontrabile nel pedinamento mediante sistema satellitare.
La decisione in sintesi
Esito del ricorso
La Cassazione rigetta i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia resa con sentenza del 7 novembre 2014 che aveva parzialmente riformato quella del Tribunale di Rovigo del 26 ottobre 2011.
Precedenti giurisprudenziali:
Cass. Pen., Sez. II, 13 febbraio 2013, n. 21644
Cass. Pen., Sez. IV, 27 novembre 2012, n. 48279
Cass. Pen., Sez. V, 15 gennaio 2010, n. 9667
Cass. Pen., Sez. I, 7 gennaio 2010, n. 9416
Cass. Pen., Sez. VI, 11 dicembre 2007, n. 15396
Cass. Pen., Sez. IV, 28 novembre 2007, n. 3017
Cass. Pen., Sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 8871
Cass. Pen., Sez. V, 31 maggio 2004, n. 24715
Cass. Pen., Sez. V, 27 febbraio 2002, n. 16130
Riferimenti normativi:
Artt. 244, 247, 266 ss., 360 c.p.p.
Cass. Pen., Sez. V, 10 febbraio 2016, n. 5550
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