Separazione: La nuova famiglia del marito può giustificare una riduzione dell’assegno per la moglie

09 febbraio 2017

Ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
a cura della Redazione Wolters Kluwer
Nel giudizio di separazione personale tra i coniugi il Tribunale di Sassari ha affidato i figli minori ad entrambi i genitori, collocati presso la madre, alla quale ha assegnato la coniugale; ha posto a carico del C. un contributo di € 1300,00 mensili per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento di € 500,00 per la moglie.

Il gravame del C. è stato rigettato dalla Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari.

Avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 Cost., 12 Cedu e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per avere ritenuto che la costituzione di un nuovo nucleo famigliare con la nascita di un altro figlio da mantenere non giustificasse neppure una riduzione dell’importo dell’assegno dovuto in favore della prima moglie e dei figli nati dall’unione con essa.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha osservato che, ove a sostegno della richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell’obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri.

Tale indagine, del tutto omessa dalla corte territoriale, deve essere compiuta dal Giudice del rinvio.

Esito del ricorso:

Cassa la sentenza n. 56/2014 della Corte d’Appello di Cagliari, depositata il 20/02/2014

Riferimenti normativi:

Art. 2 Cost.

Art. 12 Cedu

Art. 9 Carta dei diritti fondamentali UE

Precedenti giurisprudenziali:

Cass. civ. sez. I, 19/03/2014, n. 6289

Cass. civ. sez. I, 12/07/2016, n. 14175

Cassazione civile, sez. I, sentenza 3 febbraio 2017, n. 2959

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