Conto corrente: Correntista "al verde": la banca può compensare i saldi opposti senza obbligo di comunicarglielo

30 marzo 2016

Qualora il correntista versi in una gravosa situazione debitoria, e sia stata sottoscritta apposita clausola, l'istituto di credito ben può procedere, senza obbligo di comunicazione preventiva, alla compensazione degli opposti saldi dei conto correnti: suddetta ipotesi è disciplinata dall'art. 1853 c.c., e non dalla normativa sul diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi, ex art. 6, D.Lgs. n. 11 del 2010, la quale ultima prevede l'onere per il primo, ove possibile, di darne preventiva informazione o al più tardi immediatamente dopo.

di Chiarastella Gabbanelli - Avvocato del foro di Napoli

Il caso

Un soggetto proponeva reclamo avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Castrovillari aveva rigettato la domanda cautelare volta a ottenere lo sblocco immediato del proprio conto corrente bancario, deducendo la violazione dell'art. 6, D.Lgs. n. 11 del 2010 per mancato preavviso da parte della Banca.

Secondo quanto sostenuto dalla correntista, invero, la banca, pur a fronte di un saldo attivo pari a euro 44.077,21, aveva bloccato il suo conto impedendole di effettuare prelievi presso gli sportelli automatici e altre operazioni analoghe. Quanto al fumus, la correntista contestava la violazione dell'art. 6, D.Lgs. n. 11 del 2010, quanto al periculum, invece, deduceva l'impossibilità di pagamento degli stipendi dei propri dipendenti e i relativi contributi con rischio di esposizione a azioni esecutive da parte dei lavoratori.

L'istituto di credito resistente, di contro, contestava l'insussistenza del fumus boni iuris sostenendo di essersi limitato a porre in essere azioni cautelative di controllo delle operazioni sul conto corrente bancario, in considerazione della situazione di esposizione debitoria in cui versava la ricorrente.

Come anticipato, il giudice, con ordinanza, rigettava il ricorso per difetto di fumus affermando che la banca ben poteva controllare il rapporto di conto corrente avvalendosi dello strumento della compensazione ex art. 1853 c.c., e considerando la notifica del precetto di saldo passivo quale valida comunicazione. Avverso questa ordinanza la correntista proponeva reclamo contestando l'applicabilita dell'art. 1853 c.c. al caso e la violazione dello stesso quanto alla esigibilità del credito e alla eterogeneità dei soggetti titolari dei conto correnti.

La decisione del Tribunale di Castrovillari

A parere del Tribunale il reclamo va rigettato.

Il richiamato art. 6, D.Lgs. n. 11 del 2010, nel disciplinare il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi, ha specificato il Tribunale, prevede l'onere per il primo, ove possibile, di darne preventiva informazione o al più tardi immediatamente dopo.

Il Collegio, tuttavia, ha puntualizzato che: "Posto che, secondo la previsione dell'art. 1.1, lett. s), per strumento di pagamento si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l'utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento, l'invocato obbligo di preventivo avviso o di successiva comunicazione del denunciato blocco del conto non sembra rivenire un fondamento normativo nella disposizione in esame, riguardante una diversa fattispecie".

L'istituto bancario, invero, a parere del Tribunale, non ha effettuato alcun travisamento dei fatti, e ha giustamente applicato la compensazione prevista dall'art. 1853 c.c.: ciò è ulteriormente confermato dalla lettura dell'art. 8 delle condizioni generali del contratto di apertura di credito.

L'articolo citato recita testualmente: "Se si verifica una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. o si producono eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha anche il diritto di effettuare la compensazione anche se i crediti, seppure in valute differenti, non sono liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione il Correntista non potrà in nessun caso contestare la convenzione di assegno".

Alla luce di tale clausola, debitamente sottoscritta dalla correntista, il Tribunale ha infine affermato che alcun obbligo di preventivo preavviso incombeva sulla banca rispetto alla decisione di procedere alla compensazione dei saldi, in virtù della gravosa situazione debitoria in cui versava la reclamante.

Al riguardo, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "In presenza di una clausola negoziale che nel regolare i rapporti di conto corrente consente all'istituto di credito di operare la compensazione tra i saldi attivi e passivi dei diversi conti intrattenuti dal medesimo correntista, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e di formalità particolari, salva quella di darne pronta comunicazione, ed ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili, la contestazione sollevata dal cliente che, a fronte della intervenuta operazione di compensazione, lamenti di non esserne stato prontamente informato e di essere andato incontro, per tale motivo, a conseguenze pregiudizievoli (rappresentate, nella specie, dall'avere emesso un assegno privo di provvista e di essere stato sottoposto a procedimento penale) impone al giudice di merito di valutare il comportamento della banca alla stregua del fondamentale principio della buona fede nella esecuzione del contratto, al fine di verificare, sulla base delle circostanze del caso concreto, se l'invio della comunicazione sia stato o meno tempestivo ovvero se l'eventuale ritardo possa ritenersi giustificato, atteso che la violazione dell'obbligo di pronta comunicazione, se non incide sulla validità ed efficacia dell'operazione di compensazione, da ritenersi perfezionata in forza della mera annotazione in conto della posta passiva proveniente dall'altro rapporto, può tuttavia essere fonte, per la banca, di una responsabilità per risarcimento danni" (Cass. n. 18947 del 2005).

In virtù di quanto premesso, inoltre, la compensazione può dirsi validamente applicata malgrado la mancata chiusura del conto: ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 1853 c.c., fondata sull'inesigibilità del credito del conto corrente assistito da apertura di credito, avendo le parti liberamente pattuito in quest'ultimo contratto la compensazione. Nello stesso senso appare priva di fondamento, a parere del Collegio, la contestazione circa la diversità dei soggetti titolari dei conti correnti, in quanto la ditta individuale si identifica sostanzialmente con la persona fisica titolare.

Cenni in tema di compensazione di saldi tra più rapporti bancari

La compensazione nei rapporti bancari è disciplinata ex art. 1853 c.c.: "Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario".

Questa previsione è stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali volte a chiarirne la portata, considerato il notevole impatto della disposizione citata nella dinamica dei rapporti bancari. La Cassazione non ha sempre aderito a un orientamento univoco: in talune pronunce è stata valorizzata la correttezza dell'operato degli istituti bancari che, anche in assenza di specifiche comunicazioni, avevano compiuto operazioni di compensazione; in altre occasioni è stata di contro richiamata la necessità di valutare la dinamica del rapporto sulla scorta del principio di buona fede, ponendo maggiore attenzione alla necessità di portare a conoscenza del correntista le operazioni di compensazione.

Dopo aver abbracciato per diverso tempo un orientamento restrittivo volto alla massima tutela del correntista, successivamente la Cassazione ha invece teso ad assumere una posizione diversa: "In tema di operazioni bancarie in conto corrente, il principio fissato dall'art. 1853 c.c., secondo il quale, ove coesistano più rapporti tra la banca ed il correntista, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, in difetto di patto contrario, introduce un'ipotesi di compensazione ope legis che trova applicazione anche nel caso di conti di corrispondenza con convenzione di assegno, e che si verifica con le rispettive annotazioni in conto, atteso che la convenzione di assegno, da considerarsi implicita nel conto di corrispondenza, non integra il suddetto patto contrario. Dal carattere legale di tale compensazione consegue che essa prescinde da un'autorizzazione del correntista" (Cass., 23 maggio 1986, n. 3447). In tal senso si pone anche la sentenza citata dal Tribunale di Castrovillari (Cass. n. 18947 del 2005).

Quanto al problema dell'esigibilità, in diverse pronunce è stato specificato che "La compensazione legale prevista ex art. 1853 c.c. esige almeno che il saldo attivo o passivo di un conto risulti esigibile in un momento in cui sia in corso un distinto rapporto di conto corrente, nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata"(). Sul punto è stato inoltre specificato che: "La compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti o conti tra banca e cliente, prevista dall'art. 1853 c.c. si verifica soltanto allorché si tratti di conti o rapporti chiusi atteso che, se la predetta norma venisse interpretata alla lettera (ossia nel senso della operatività della compensazione anche tra conti e rapporti aperti), darebbe luogo alla continua determinazione di un saldo unico, in contrasto con la volontà delle parti di dare vita a due rapporti formalmente e contabilmente distinti. Ne deriva che il giroconto da un rapporto attivo a un rapporto passivo del cliente, ancora aperti, pagamento revocabile ai ensi dell'art. 67 l.fall. e non compensazione" (Cass., 3 maggio 2007, n. 10208).

Estremi:

Trib. di Castrovillari, 8 marzo 2016

Esito:

Rigetto del reclamo e condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali.

Riferimenti normativi:

Art. 1853 c.c..

Precedenti giurisprudenziali:

Cass., n. 3447 del 1986

Cass., n. 18947 del 2005

Archivio news

 

News dello studio

feb9

09/02/2017

Separazione: La nuova famiglia del marito può giustificare una riduzione dell’assegno per la moglie

Ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo

gen11

11/01/2017

Paga la compagnia telefonica se la migrazione da un altro gestore non va a buon fine

Paga la compagnia telefonica se la migrazione da un altro gestore non va a buon fineLa Compagnia telefonica è responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c. per l’attività illecita

giu9

09/06/2016

Stepchild-adoption: ancora una pronuncia favorevole dei giudici di merito

In presenza di una consolidata vita familiare, risponde all’interesse del minore l’adozione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 44, comma 1 lett. d) l. 184/1983, da parte della

News Giuridiche

lug16

16/07/2025

È abnorme l'ordinanza che esclude la parte civile per mancato deposito telematico

Il deposito di atti, memorie o documenti

lug16

16/07/2025

Meta business tools, il tracciamento degli utenti è illecito

Il Tribunale di Lipsia condanna la società

lug16

16/07/2025

Virgin Active Italia: il wellness che costa la libertà di scelta

Sanzione di 3 milioni di euro per pratiche