Contratti per adesione: Clausola di tacito rinnovo vessatoria anche se di carattere bilaterale

14 marzo 2016

Pur se una clausola, predisposta unilateralmente, non è carico soltanto dell'altro contraente, avendo effetto per entrambe le parti, non perciò è sottratta alla necessità di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. perchè comunque colui che la propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivantegli dalla accettazione di essa, a differenza del contraente per adesione, che perciò è necessario vi ponga particolare attenzione.

a cura della Redazione
Lo ha ribadito la Suprema Corte con Sent. 1 marzo 2016, n. 4047 relativa ad una controversia insorta tra un musicista ed una serie di imprese discografiche con le quali il ricorrente aveva stipulato una pluralità di contratti.

Nel caso di specie, il giudice di legittimità, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione impugnata con la quale la corte distrettuale non aveva ritenuto la natura vessatoria della clausola di tacito rinnovo dei contratti stipulati in difetto di loro tempestiva disdetta.

La decisione in epigrafe suscita interesse anche per aver specificato, in adesione alla migliore dottrina, che il contratto di edizione si configura come contratto per effetto del quale l'autore concede all'editore salvo patto contrario, l'esclusività del diritto di pubblicare l'opera, che comprende il diritto di riproduzione per le stampe e di distribuzione commerciale degli esemplari riprodotti per proprio conto ed a proprie spese.

Ciò, precisa la Cassazione, si evince con tutta chiarezza dall'art. 126 della legge sul diritto d'autore che stabilisce che l'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera con il nome dell'autore, configurandosi poi il pagamento del compenso all'autore stabilito dagli artt. 122 e 126 legge cit. quale altro elemento qualificante il negozio de quo.

Esito del ricorso:

Cassa con rinvio, Corte di Roma, sentenza 9 novembre 2009, n. 4393

Riferimenti normativi:

Artt. 1325, 1341 c.c.

Precedenti giurisprudenziali:

Cass. Civ., Sez. II, 27 febbraio 1998, n. 2152

Cass. Civ., Sez. III, 24 giugno 2004, n. 11734

Cass. Civ., Sez. I, 1 marzo 2016, n. 4047

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