La Cassazione si occupa di un sinistro stradale un po' particolare, su cui raramente ha avuto modo di esprimersi. Infatti, risultano nella giurisprudenza di legittimità soltanto due precedenti, uno civile del 1980 e uno penale del 1988, oltre alla precedente pronuncia resa in questa stessa vicenda, che aveva cassato con rinvio la sentenza d'appello.
Il caso esaminato dalla sentenza è quello di un pedone che nel 1996, a Roma, era stato investito da un tram. Il danneggiato faceva causa all'ATAC. Il pretore gli riconosceva il risarcimento dei danni subiti ed il rimborso delle spese legali. Viceversa, la Corte d'Appello ribaltava la sentenza e respingeva la sua domanda, per mancanza di prova ed inapplicabilità della presunzione di legge ex art. 2054 c.c..
La Cassazione, tuttavia, censurava la sentenza d'appello, per una serie di difetti di motivazione relativi alla valutazione delle prove.
Nel giudizio di rinvio, però, la Corte d'Appello di Roma ribadiva le proprie conclusioni e tornava a respingere la domanda del danneggiato. Ancora una volta, dunque, la questione tornava in Cassazione.
I motivi di ricorso sono diversi, ma per lo più si risolvono in una serie di censure di fatto, che la Suprema Corte respinge in pieno. Molto più interessanti sono, invece, le pagine dedicate all'applicabilità o meno dell'art. 2054 c.c.. Molti anni fa, la Cass. 725/1980 -uno dei pochissimi precedenti in materia- aveva statuito che “Nel caso di scontro fra un tram ed un veicolo senza guida di rotaie, il conducente del primo veicolo, ancorché non soggetto alla presunzione stabilita dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., può tuttavia essere ritenuto responsabile a norma dell'art. 2043 cod. civ”..
La conclusione della sentenza odierna è la medesima, e non potrebbe essere diversamente, visti, da un lato, il chiaro disposto dell'art. 2054 c.c. (che esclude espressamente dal proprio ambito applicativo i veicoli "senza guida di rotaie": “per un verso per l'evidentemente limitata governabilità dei veicoli a guida di rotaia e, per altro verso, per l'ovvia prevedibilità dei loro movimenti” - così la Corte d'Appello nella sentenza impugnata), e dall'altro, l'obbligo che comunque grava sul conducente del tram di rispettare le regole della circolazione stradale, che potrebbe determinare una sua responsabiltà in base alle regole generali della responsabilità civile.
Dovendosi applicare l'articolo 2043 c.c., pertanto, è onere dell'attore provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. La Corte territoriale aveva ritenuto che tale onere non fosse stato assolto, e tale conclusione viene ritenuta incensurabile in sede di legittimità, con conseguente reiezione del ricorso.
Vista l'opportunità di trattare una materia così insolita, si ritiene opportuna qualche altra considerazione in merito.
Il codice della strada non detta una particolare disciplina per i veicoli a guida di rotaia nei convogli di tramvia in servizio urbano; anzi, l'articolo 47 C.d.S., dedicato alla classificazione dei veicoli, non dà neppure una precisa definizione di “veicoli a guida di rotaia”, che vengono espressamente richiamati solo nell'articolo 2054 c.c.. La ratio di questa norma è già stata spiegata: un tram ha una limitata governabilità ed i suoi movimenti sono per forza di cose prevedibili, richiedendo, pertanto, un surplus di attenzione agli altri utenti della strada. Infatti l'articolo 143 CdS regolamenta il comportamento da tenere da parte dei conducenti dei veicoli a motore che transitano sulla sede tranviaria, e l'articolo 145 CdS statuisce il principio generale secondo cui i veicoli a motore devono dare la precedenza alle vetture tranviarie, salvo diversa segnalazione (terzo comma), mentre i conducenti di veicoli su rotaia devono soltanto rispettare i segnali negativi della precedenza (nono comma).
Quanti ai pedoni, la regola generale da osservare è dettata dall'undicesimo comma dell'art. 40, il quale stabilisce che in corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; dal canto loro i pedoni, in base all'articolo 190 del codice della strada, devono restare sui marciapiedi e gli è vietato sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità (quarto comma), nonché effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate (sesto comma).
In questo quadro, è dunque del tutto evidente che gli spazi per una responsabilità dell'autista del tram sono molto limitati: un pedone che attraversa la carreggiata davanti al tram fermo che si appresta a ripartire è dalla parte del torto, perchè deve obbligatoriamente attendere che esso transiti. Allo stesso modo, è rigorosamente vietato sostare sulla carreggiata in attesa del transito del tram. Il pedone si deve sempre trattenere sul marciapiede. Insomma, l'unica ipotesi in cui il tram avrebbe torto sarebbe quello in cui investe un pedone che stia già correttamente attraversando la strada: in quel caso, il tram dovrebbe dare la precedenza. Risulta, per il resto, difficile immaginare che si possano verificare casi diversi, come quello del tram che procede a velocità eccessiva o che passa con il rosso.
Possiamo quindi concludere che in un sinistro contro mezzi su rotaia sarà molto difficile, salvo che in un numero davvero ristretto di casi, riuscire ad ottenere un risarcimento.
Esito del ricorso:
Rigetto della domanda
Precedenti giurisprudenziali:
conforme: App. Roma 23 marzo 2011; Cass. 30 gennaio 1980 n. 725; Pret. Roma 11 marzo 1996
Art. 2054 c.c.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 29/05/2015, n. 11192)