Costituisce una turbativa del possesso la condotta del comproprietario, consistente nell'occupazione - mediante il parcheggio della propria autovettura - di una porzione del cortile comune in modo da impedire ad altro comproprietario di fare accesso o di uscire dalla rispettiva area di sosta.
a cura della Redazione
La controversia in esame muove dall’azione intentata da una comproprietaria, la quale lamentava che, nell’area comune, l’altra condomina parcheggiava la sua autovettura in modo tale da impedirle le manovre di entrata e di uscita.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda attorea ordinando la cessazione della condotta molesta.
La Suprema Corte, nel confermare la sentenza d’appello, ha osservato che l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto. Pertanto, deve considerarsi che la condotta del comproprietario, consistente nell'occupazione - mediante il parcheggio della propria autovettura - di una porzione del cortile comune in modo da impedire ad altro comproprietario di fare accesso o di uscire dalla rispettiva area di sosta, configura un abuso (ovvero, nella specie, una turbativa del possesso), poiché preclude agli altri comproprietari (e compossessori) di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà (cfr. Cass. 24/02/2004, n. 3640).
Esito del ricorso:
Rigetto
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ., artt. 1102 e 1170
Precedenti giurisprudenziali:
Cass. Civ., sez. II, 28/04/2004, n. 8137
Cass. Civ., sez. II, 24/02/2004, n. 3640
Cass. Civ., sez. II, 25/11/1995, n. 12231
Cassazione civile, sez. II, sentenza 23 maggio 2016, n. 10624
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