Usura: gli interessi moratori rilevano solo in caso di loro effettiva applicazione

26 maggio 2016

L'interesse moratorio (e ogni onere eventuale) entra nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata: non rilevano, ai fini della verifica di usurarietà, voci di costo (collegate all'erogazione del credito) meramente potenziali, perché non verificatesi, ovvero del tutto irreali.
di Fabio Fiorucci - Avvocato in Roma
Tra le diverse questioni affrontate da Trib. Torino 27 aprile 2016, su due aspetti, in particolare, è interessante soffermare l'attenzione, ossia se, nell'ambito di un contratto di mutuo bancario, gli interessi moratori sono assoggettati alla normativa antiusura (art. 644 c.p. e art. 1815, comma 2, c.c.) e, soprattutto, a quali condizioni, nell'eventualità, essi entrano nel computo del TEG ai fini della verifica di usurarietà.

Considerato che l'interesse di mora è previsto nel contratto (presumibilmente) quale condizione per la concessione del credito e che la mora regola preventivamente le conseguenze economiche dell'inadempimento, la decisione in commento ribadisce lo stabile indirizzo della Cassazione secondo cui anche gli interessi di mora rilevano ai fini dell'applicazione degli art. 1815 c.c. e art. 644 c.p. (Cass., 7 aprile 1992, n. 4251; Cass., 22 aprile 2000, n. 5286;Cass., 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. n. 350 del 2013; Cass. 11 gennaio 2013 n. 602, n. 603).

Non osta a questa conclusione la circostanza che il tasso di mora, come ogni altro onere previsto per il caso di inadempimento, sia stato e sia tuttora escluso dalla rilevazione ai fini del TEGM (vedi Istruzioni della Banca d'Italia, § C4, lett. c).

È infatti diffuso convincimento giurisprudenziale che la rilevazione del TEGM, sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo (interessi commissioni spese collegate all'erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili (App. Torino, 20 dicembre 2013; App. Cagliari 26 marzo 2014; Trib. Roma 23 gennaio 2014; App. Milano 22 agosto 2013; Trib. Brindisi 9 agosto 2012; Trib. Pordenone 7 marzo 2012; Trib. Alba 18 dicembre 2010; Trib. Massa 23 marzo 2016)

La funzione del TEGM, e delle Istruzioni della Banca d'Italia, è infatti, ai sensi dell'art. 2 L. n. 108 del 1996 (cfr. Cass. Pen. n. 20148 del 2003), fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni "tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie" (comma 2). Le Istruzioni della Banca d'Italia non entrano dunque in conflitto con la norma primaria (art. 644 c.p.), perché le loro funzioni sono diverse, rispettivamente di rilevazione statistica del TEGM nel primo caso e determinazione del TEG nel secondo. Ma se conflitto vi fosse, la sua risoluzione non potrebbe che consistere nella disapplicazione della fonte secondaria, atteso che la legge non autorizza la Banca d'Italia o il Ministro a determinare con effetti vincolanti l'aggregato di costi rilevante ai fini del TEG.

Ribadito l'assoggettamento degli interessi moratori alla normativa antiusura, il giudice torinese esclude che per l'individuazione del tasso soglia degli interessi moratori possa essere utilizzata la metodologia indicata dalla Banca d'Italia (da ultimo v. Comunicato del 13 luglio 2013), ossia il TEGM pubblicato aumentato di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (la giurisprudenza ha segnalato le criticità sottese ad una tale metodologia: rilevazione 'ufficiosa', a campione, datata (del 2001), operata senza suddivisione per classi di operazioni creditizie: Trib. Torino 20 giugno 2015; Trib. Treviso 12 novembre 2015; Trib. Varese 26 aprile 2016; Trib. Massa 23 marzo 2016. Contra Trib. Milano 3 dicembre 2014; Trib. Cremona 30 ottobre 2014; Trib. Pescara 30 aprile 2015; Trib. Padova 23 settembre 2014, 27 gennaio 2015 e 13 gennaio 2016; Trib. Bologna 17 maggio 2015 e 24 febbraio 2016; Trib. Monza 3 marzo 2016).

Osta all'incremento del TEGM in ragione del 2,1% un'evidente incompatibilità con i fondamenti della L. n. 108 del 1996: "Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" (art. 644, comma 3, c.p.) è evidentemente unico, e per essere unico non può che essere globale (art. 644, comma 4, c.p.).

La congruità del TEGM pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale ai fini della determinazione del tasso soglia degli interessi moratori è affermata anche sul presupposto che "il rilievo del tasso medio di mercato per ogni categoria di riferimento è operazione che basta e avanza ai nostri fini: il finanziatore istituzionale, con il tasso medio fisiologico praticato e rilevato dalla Banca d'Italia, evidentemente copre i costi di raccolta, struttura, organizzazione, nonché il rischio ordinario del credito e integra il margine del profitto. La legge prevede appunto che la soglia di usura si collochi ben al di sopra di tale tasso medio (50% o 25% + 4 punti, ratione temporis). Ebbene, nell'ambito del differenziale fra tasso medio e tasso soglia, il medesimo finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l'ordinario, determinando l'entità delle prestazioni aggiuntive richieste a una simile controparte in caso di mora o in generale di inadempimento" (Trib. Udine 26 settembre 2014; Trib. Massa 23 marzo 2016).

Ammessa la rilevanza degli interessi moratori, occorre chiedersi a quali condizioni essi entrino nel computo del TEG ai fini della verifica di usurarietà.

Parte (maggioritaria) della giurisprudenza di merito (Trib. Udine 26 settembre 2014) assume che la norma di interpretazione autentica del citato D.L. n. 394 del 2000 -"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"- preveda un divieto di pattuizione che attribuisce rilevanza all'onere eventuale (tipicamente: interesse di mora, penale di estinzione anticipata) per il solo fatto di essere stato promesso e di poter generare, a determinare condizioni, costi superiori alla soglia d'usura, indipendentemente dal fatto che quelle condizioni si siano materialmente verificate e che il costo del credito abbia effettivamente superato i limiti del penalmente lecito.

In altri termini, l'onere eventuale è rilevante solo perché promesso ossia potenziale. Non interessa, dunque, se si sia verificato ritardo nel pagamento di una rata, né se il ritardo sia contenuto in un giorno o più lungo, e neppure quale sia il maggior debito che il ritardo nel pagamento ha determinato, se di pochi Euro o di rilevante entità. Insomma, non è rilevante quale esecuzione effettiva abbia avuto il contratto (Trib. Ancona 21 settembre 2015; Trib. Asti 06.07.2015; Trib. Benevento 30 dicembre 2015; Trib. Pescara 28 novembre 2014; Trib. Bari 01 dicembre 2014, 19 ottobre 2015, 27 novembre 2015, 24 agosto 2015 e 30 dicembre 2015; Trib. Ascoli Piceno 13 ottobre 2015; Trib. Chieti 27 gennaio 2016; Trib. Massa 23 marzo 2016).

A conclusioni diametralmente opposte giunge il Tribunale di Torino, secondo cui l'incontestata sufficienza della "promessa" ai fini del perfezionamento del reato di usura non offre comunque argomenti decisivi per affermare che l'interesse moratorio (e ogni altro onere eventuale) sia rilevante ancorché meramente potenziale.

Per darsi equiparazione tra interesse corrispettivo e onere eventuale ai fini della verifica di usurarietà dell'operazione creditizia, occorre che il secondo partecipi delle caratteristiche del primo: e quindi che sia giuridicamente dovuto, per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l'applicabilità (ritardo nel pagamento della rata, estinzione anticipata in conseguenza di risoluzione o recesso ecc.), e che abbia un impatto effettivo sul costo del credito.

L'interesse moratorio (amplius ogni onere eventuale) entra dunque nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto. cui era subordinata la sua applicabilità). Segue a contrario l'irrilevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì collegate all'erogazione del credito, ma: a) meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi; b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi.

Riguardo alle conseguenze del superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori, il Trib. Torino si allinea all'indirizzo secondo cui l'art. 1815, comma 2, c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito anche se il tasso d'interessi corrispettivi di per sé non supera la soglia (App. Venezia 18 febbraio 2013; Trib. Padova 13 maggio 2014; Trib. Udine 26 settembre 2014; Trib. Pavia 10 dicembre 2014; Trib. Torino 20 giugno 2015 e 27 aprile 2016; Trib. Rovereto 30 giugno 2015; Trib. Massa 23 marzo 2016).

All'opposto, altro orientamento sostiene che la nullità colpisca esclusivamente la clausola di mora, fermo restando il diritto del creditore a percepire interessi corrispettivi, se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente in riferimento agli interessi moratori (Trib. Milano 28 gennaio 2014, 22 maggio 2014 e 8 marzo 2016; Trib. Lecce 25 settembre 2015; Trib. Reggio Emilia 25 febbraio 2015; Trib. Chieti 23 aprile 2015; Trib. Trani 10 marzo 2014; Trib. Napoli 28 gennaio 2014 e 15 settembre 2014; Trib. Venezia 15 ottobre 2014; Trib. Pescara 30 aprile 2015; Trib. Taranto 17 ottobre 2014; Trib. Treviso 12 novembre 2015; Trib. Ferrara 16 dicembre 2015; Trib. Bologna 24 febbraio 2016).

Di interesse, infine, appaiono anche i rilievi del giudice torinese secondo cui, che il tasso di mora coincida con la soglia d'usura vigente al tempo del mutuo o sia, al limite, perfino ad essa superiore non dimostra ipso jurel'usurarietà del contratto: "la verifica dell'usura, secondo la L. n. 108 del 1996, va (...) condotta determinando il TEG annuo concretamente pattuito, non i tassi semplici indicati in contratto. Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali tassi semplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato, mentre quello che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato" (Trib. Udine 26 settembre 2014).

Occorre cioè dimostrare che il maggior costo del credito determinato dalla mora -dipendente non soltanto dal tasso, ma altresì dal capitale cui è applicato e dalla durata del ritardo- ha comportato il superamento della soglia d'usura. La previsione di un tasso pari o superiore alla soglia non determina alcun incremento nel costo del credito, se il debitore non ha mai ritardato nei pagamenti o se la somma addebitabile a titolo di mora è insignificante rispetto alla massa degli interessi corrispettivi dovuti.
Trib. di Torino, 27 aprile 2016

Archivio news

 

News dello studio

feb9

09/02/2017

Separazione: La nuova famiglia del marito può giustificare una riduzione dell’assegno per la moglie

Ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell’assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo

gen11

11/01/2017

Paga la compagnia telefonica se la migrazione da un altro gestore non va a buon fine

Paga la compagnia telefonica se la migrazione da un altro gestore non va a buon fineLa Compagnia telefonica è responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c. per l’attività illecita

giu9

09/06/2016

Stepchild-adoption: ancora una pronuncia favorevole dei giudici di merito

In presenza di una consolidata vita familiare, risponde all’interesse del minore l’adozione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 44, comma 1 lett. d) l. 184/1983, da parte della

News Giuridiche

mag9

09/05/2025

Detenzione abusiva di arma da sparo: occorre l'autonoma disponibilità da parte dell'agente

Per la configurabilità del reato è necessaria

mag9

09/05/2025

Sub-responsabili del trattamento e obblighi del GDPR

Il Garante spagnolo per la protezione dei